1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «parzialmente montani,» sono inserite le seguenti: «e comunque situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare,»;
b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. L'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 per il presidente e i componenti dell'organo esecutivo della comunità montana è determinata in misura non superiore al 60 per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana interessata».