Art. 1.
(Modifiche all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di comunità montane).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «parzialmente montani,» sono inserite le seguenti: «e comunque situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare,»;

          b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-bis. L'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 per il presidente e i componenti dell'organo esecutivo della comunità montana è determinata in misura non superiore al 60 per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana interessata».